PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E MATERNITÀ SURROGATA
limiti nazionali e diritti fondamentali
2020
Di: Stefania Stefanelli
Collana: Teoria e pratica del diritto
Abstract
L’opera si propone di dimostrare che, in caso di nascita attraverso assistenza medicale alla procreazione eterologa, e anche nella surrogazione di maternità, fonte della genitorialità è il principio di responsabilità, affermato in positivo dall’art. 8 della l. n. 40 del 2004 e, in negativo, dal successivo art. 9, comma 3. Quest’ultimo, escludendo la sussistenza di una relazione giuridica parentale tra procreato e donatore di gameti, impedisce la costituzione tra i due dello status filiationis e, dunque, esclude la coincidenza tra verità biologica e verità legale della procreazione. Sull’applicazione del principio per cui, nella p.m.a., consensus facit filios, si sono confrontate la Corte EDU, le Sezioni Unite della Corte di legittimità e la Corte costituzionale, da ultimo con la recente sentenza del 20 ottobre 2020, n. 230. Si tratta di definire gli strumenti attraverso i quali realizzare, nel modo più celere ed effettivo, il diritto fondamentale del bambino all’accertamento dello status filiationis, che specifica la responsabilità rispetto al rapporto tra il nato e soggetti determinati.