LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
“Doppio binario” e modello differenziato di giustizia penale
Con i recenti casi di cronaca, legati al regime del 41-bis e all’arresto del latitante
Matteo Messina Denaro, si sono accesi i riflettori sulle politiche di contrasto
alla mafia e sugli strumenti normativi messi in campo dal legislatore
per contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso e il terrorismo di
matrice politica. Dalle stragi di mafia del 1992 sono trascorsi trent’anni e, per
quanto il tempo abbia affievolito l’emergenza stragista, la lotta alla criminalità
organizzata rimane una delle priorità dello Stato. Dal d.l. n. 306/1992 sono susseguiti
numerosi interventi legislativi che hanno introdotto il «doppio binario»
di giustizia penale: da un modello «differenziato» di accertamento del fatto,
con termini accelerati per le indagini e strumenti tecnologici di ricerca della
prova, fino alla mitigazione dei principi cardine del contraddittorio. Esigenze
investigative e collaborazione con la giustizia sono assolute protagoniste anche
nella fase esecutiva della pena detentiva, con il «doppio binario» penitenziario
e la norma simbolo dell’art. 4-bis, oggetto di recente riforma con il d.l.
n. 162/2022. La metafora del «doppio binario» investe altresì il sistema delle
misure di prevenzione personali e patrimoniali (con il c.d. «Codice antimafia»,
d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche). Solo un attento studio del professionista
può consentire un’equilibrata applicazione del sistema «differenziato»
di giustizia penale nel rispetto del bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e
i diritti fondamentali dell’individuo.