COOPERAZIONE ALL’ADEMPIMENTO E I RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE
2019
Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A.Cicu e F.Messineo l.Mengoni e continuato da Piero Schlesinger
Di regola il creditore concorre all’adempimento dell’obbligazione, in quanto è fisiologicamente interessato all’attuazione del rapporto obbligatorio; ma talvolta questo non accade, con la conseguenza che risulta pregiudicato l’interesse del debitore a liberarsi tempestivamente dal vincolo e ad orientare energie e risorse in altre direzioni. Il volume affronta il tema del concorso del creditore all’adempimento adottando una prospettiva incentrata sui rimedi a tutela del debitore. Dopo aver identificato la posizione della cooperazione nella prospettiva dell’obbligazione ed in quella del contratto, l¿autore ricostruisce la mora del creditore e il deposito liberatorio. L’esposizione non assume ad oggetto solo il titolo delle obbligazioni, ma si estende a comprendere le disposizioni – parimenti orientate a tutelare il debitore – rinvenibili nella disciplina dei contratti tipici, nel codice di rito e nella legislazione speciale. Si osserva che quando il debitore pregiudicato dal difetto di cooperazione è parte di un contratto di scambio la sua tutela viene spesso assicurata dai rimedi contro l’inadempimento, che concorrono con la mora accipiendi e il deposito liberatorio. Il volume analizza le relazioni che intercorrono tra rimedi contro l¿inadempimento e rimedi contro il difetto di cooperazione sulla base di una ricognizione capillare del dato giurisprudenziale, e sviluppando, a tratti, spunti di carattere comparatistico. Particolare attenzione viene dedicata ai settori caratterizzati da una più intensa applicazione giurisprudenziale: è il caso della locazione commerciale, dell’appalto pubblico, del rapporto di lavoro subordinato, della prelazione e del riscatto agrari. Chiude il volume un capitolo dedicato ad una fattispecie non contemplata dalla normativa codicistica, ma ricorrente nel diritto applicato ed indagata in dottrina: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del creditore.