Il principio di conservazione esprime una regola esegetica che si identifica nella esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per il contenimento degli errori processuali, in un’ottica di economia processuale ed efficienza del sistema. Discetta un rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali, consentendo di raggiungere l’esito del processo con il minor dispendio di energia possibile, che non va, però, inteso quale incentivo alla “giustizia sommaria”, ma ad una celerità dei tempi processuali, garantendo, congiuntamente, il rispristino della legalità processuale. In assenza di una disposizione normativa di principio da parte del legislatore del rito penale, il presente lavoro tenta di delineare i contorni del paradigma di conservazione, nella sua duplice manifestazione, e cioè quale canone interpretativo dell’atto giuridico, ovvero come istituto applicativo. I tratti differenziali tra i rimedi conservativi che si analizzeranno, renderanno evidenti i punti di contatto tra le figure di recupero che possono intervenire nel corso del procedimento penale e le coordinate di tale principio, a cui fare appello (ove il legislatore lo consenta), al fine di evitare il dissipamento dell’attività giuridica e preservare la volontà della parte che sia incappata nell’errore, sbrigliandola dalle sicure catene di un rigido ed ingiustificabile formalismo.