Il processo tributario si estingue per rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere.
I tre istituti sono regolamentati nella vigente normativa sul processo tributario agli articoli 44, 45 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L’art. 44, rubricato “rinuncia al ricorso”, tratta la fattispecie estintiva del processo tributario derivante dalla volontà del ricorrente stesso, che in corso di giudizio decide di abbandonare la lite. L’art. 45 tratta dell’estinzione del processo tributario dovuta alla inattività delle parti, ovvero le ipotesi in cui al mancato compimento di determinati atti di impulso processuale la legge fa discendere la carenza di interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. L’art. 46 disciplina l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, che nell’ambito del processo tributario vede istituti peculiari in cui la fattispecie è integrata, in particolare, la definizione delle liti ex lege (c.d condoni delle liti tributarie), l’autotutela e la conciliazione giudiziale.