IL FATTO NOTO NELLA SUCCESSIONE DI POIZZE CLAIMS MADE 2023
Di: GIOVANNI FACCI (AUTORE)
Collana: Jus Civile
Abstract
L’efficienza della clausola claims made – nel gestire i rischi dal carattere lungolatente – ha determinato non solo una diffusione veloce del modello nei mercati internazionali ma anche una progressiva sostituzione, in pressoché tutti gli ambiti di assicurazione della responsabilità civile, della forma tradizionale su cui è conformato il disposto dell’art. 1917 c.c. Tale percorso è stato caratterizzato da un’iniziale “debole barriera” o resistenza – in ragione dell’evidente stacco con i principi cardine e le norme imperative in tema di contratto di assicurazione – salvo poi un’accettazione da parte del diritto vivente e finanche il riconoscimento da parte del legislatore. È rimasta tuttavia sostanzialmente sullo sfondo la principale insidia al corretto funzionamento della garanzia “a richiesta fatta”, rappresentata dal difficile coordinamento ed adeguamento del predetto modello – per certi aspetti alieno – con il disposto dell’art. 1892 c.c. e dell’art. 1893 c.c. e più in generale con gli obblighi di informazione dell’assicurato nel momento del passaggio da una polizza all’altra. Un corretto funzionamento del meccanismo claims made – al fine di evitare vuoti di copertura nel passaggio da una polizza all’altra – impone che le norme sulle dichiarazioni precontrattuali dell’assicurando siano interpretate ed applicate secondo buona fede, tenendo in considerazione il mutato contesto dell’assicurazione della responsabilità civile, contraddistinto, a differenza del sistema tradizionale (act committed) dell’art. 1917 c.c., dall’estensione della copertura anche a fatti accaduti prima del periodo di efficacia della polizza.