Il diritto penale fallimentare dopo il codice della crisi
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa è necessario tornare a
riflettere sul diritto penale fallimentare. Se infatti l’epocale riforma introdotta con il
DLgs. 14/2019 ha lasciato pressoché inalterata, salvo alcune marginali modifiche, la
disciplina penalistica, non può però tralasciarsi di considerare che la tipologia di
condotte che possono integrare i reati di bancarotta (ma non solo, posto che ne sono
investiti anche altri illeciti fallimentari, come, ad esempio, il reato di ricorso abusivo al
credito ed il falso dell’attestatore) va ricostruita sulla base di quelli che sono i doveri e
gli obblighi di quanti rivestono cariche apicali nelle imprese e di coloro che con gli
stessi collaborano a vario titolo sicché la violazione penale si traduce nell’inosservanza
di tali prescrizioni, non può non convenirsi che modifiche alla disciplina civilistica che
regolamenta l’attività di quanti dirigono un’azienda ben possono riverberare i propri
effetti anche sul versante penalistico.
Ciò è particolarmente evidente se si considera quanto previsto dagli artt. 2086 co. 2
c.c. e 3 e 14 del DLgs. 14/2019, che imponendo all’imprenditore un atteggiamento
“proattivo” nei confronti dell’evento rappresentato dalla crisi aziendale andranno ad
incidere anche sulla conformazione di diversi illeciti fallimentari, dalla bancarotta
fraudolenta alla bancarotta semplice, dal ricorso abusivo al credito ai delitti
nell’ambito delle procedure di concordato. Inoltre, dopo la riforma introdotta con il
DLgs. 14/2019 si è assai ampliato il numero di soggetti che possono essere chiamati a
rispondere degli illeciti fallimentari: si pensi, ad esempio, ai componenti degli
organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della
crisi, al revisore contabile, al «professionista indipendente» incaricato dal debitore
nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, al
professionista indipendente che deve attestare l’adeguatezza degli indici indicatori
della crisi di cui all’art. 13 co. 3 del DLgs. 14/2019, al dirigente preposto ai documenti
contabili.
PROFILO AUTORE
Ciro Santoriello, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino, ha al suo attivo
numerose pubblicazioni in tema di diritto penale dell’impresa, diritto penale tributario
e responsabilità da reato delle società.
Per i nostri tipi ha pubblicato Il nuovo reato di falso in bilancio 2015 , ABUSO DEL DIRITTO E CONSEGUENZE PENALI (2018), Rischi penali nell’attività d’impresa (2019, in
collaborazione con Maria Francesca Artusi).