Il Diritto dell’Arte (vol. 1)
L’arte, il diritto e il mercato
Il “diritto dell’arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema giuridico complesso: si interessa della disciplina di ogni rapporto che abbia a che fare con l’opera d’arte e la sua circolazione o con l’artista o con le varie vicende che possono riguardare tali oggetti o tali soggetti.È forse il settore del diritto che più abbraccia la totalità delle discipline giuridiche (civilistiche e commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche e tributarie; aprendosi anche agli scenari del diritto penale e dei diritti di proprietà intellettuale e della personalità).
Il “diritto dell’arte” si propone di regolare, proteggere e facilitare l’esistenza dell’opera creata, e la creazione in sé, come anche la circolazione e il godimento dell’oggetto artistico. Gli interessi giuridici coinvolti sono complessi e differenziati, spesso in conflitto tra loro: così una penetrante visione della funzione educativa e sociale del prodotto artistico può talora scontrarsi con gli istituti privatistici che tutelano la proprietà, come elemento di patrimonio individuale. E questo significa che le problematiche potranno trovare talora soluzioni differenziate, a seconda che prevalga nello studioso o nel legislatore l’atteggiamento pubblicistico o quello privatistico.
Sebbene l’arte, nel senso più ampio del termine, includa ogni elevata creazione umana (cinema, teatro, musica, letteratura e così via), il “diritto dell’arte”, come usualmente inteso, riguarda prevalentemente le opere delle arti figurative, plastiche, tattili, visive (scultura, pittura, grafica, disegno, fotografia, computer art, video art eccetera). Inoltre, il “diritto dell’arte” è strettamente legato e, in alcuni casi, si sovrappone al “diritto d’autore” e al “diritto dei beni culturali”, che sono temi specifici cui dedicheremo una speciale trattazione.