L’obbligo di costruire, da parte degli amministratori di società per azioni, assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati è certamente una delle maggiori novità della riforma del diritto societario.
La centralità, nel sistema complessivo degli obblighi degli amministratori, del dovere dicorretta amministrazione e della sua declinazione (ovvero gli assetti adeguati) è un dato ormai acquisito.
Il ruolo assegnato dal legislatore agli assetti appare poi via via crescente; ogni giorno, o quasi, si aggiungono nuovi tasselli: si pensi, da ultimo, agli assetti in tema di antiriciclaggio o alle procedure concernenti le operazioni con parti correlate e, in prospettiva, alla riforma
Rordorf.
Parimenti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 impongono agli amministratori di dotarsi di modelli organizzativi adeguati. Una criticità con cui le società di capitali devono necessariamente misurarsi ogni giorno.
Il tema – come un prisma – presenta numerose facce: dai profili concernenti le clausole generali della corretta amministrazione e della adeguatezza a quelli relativi al contenuto concreto degli assetti; dagli aspetti riguardanti i ruoli assegnati dal legislatore ai vari soggetti (consiglio di amministrazione, organi delegati, collegio sindacale, dirigente preposto, presidente, amministratori indipendenti, organismo di vigilanza) ai diversi ed ulteriori tipi societari o raggruppamenti tenuti alla costruzione degli assetti (società quotate, società a responsabilità limitata, gruppi di società); dall’esame dei numerosi settori speciali che hanno costituito e costituiscono il terreno di coltura degli assetti (banche, imprese assicurative, intermediari finanziari) ai profili cruciali attinenti alle responsabilità.
Un cammino intenso, pieno di suggestioni, che si pone oggi più che mai al centro delle riflessioni sul governo delle società di capitali.